Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto interministeriale contenente le modalità di attuazione dell’intervento volto a sostenere, sull’intero territorio nazionale, la realizzazione di investimenti finalizzati alla transizione ecologica e digitale delle imprese operanti nel settore del tessile, della moda, degli accessori, in attuazione della Legge “Made in Italy” (art. 11, co. 2, L. 206/2023).

Beneficiari

Le imprese che

1) operano nel settore del tessile, della moda e degli accessori; ai fini del presente decreto rientrano nel predetto settore le imprese che svolgono almeno una delle attività indicate nell’allegato n. 1. A:

13.10 – 13.20- 13.30 – 13.91 – 13.92.10- 13.92.20 – 13.93 – 13.94 – 13.95 -13.96.10 – 13.96.20 – 13.99.10 -13.99.20 – 13.99.90 – 14.11.00 – 14.12  – 14.13.10 -14.13.20 -14.14 – 14.19.10 -14.19.21 – 14.19.29 – 14.20 – 14.31 – 14.39 -15.11 – 15.12.01 – 15.12.09 – 15.20.10 -15.20.20 – 16.29.11 – 16.29.12 – 20.42 – 20.59.60 – 32.12.10 – 32.12.20 – 32.13.01 – 32.13.09 – 32.50.50 – 32.99.20 – 74.10.10

b) risultano qualificabili come PMI;
c) sono regolarmente costituite, iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente e risultano “attive” nel medesimo Registro;
d) sono in contabilità ordinaria e hanno approvato almeno due bilanci di esercizio;
e) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
f) hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;

Spese ammissibili

a) l’attività di formazione del personale dipendente dell’impresa richiedente volta all’acquisizione o al consolidamento di competenze rilevanti ai fini del percorso di sviluppo delineato dall’impresa medesima;
b) l’implementazione di una o più delle seguenti tecnologie abilitanti finalizzate a favorire lo sviluppo dei processi aziendali o di prodotti innovativi: cloud computing; big data e analytics; intelligenza artificiale; blockchain; robotica avanzata e collaborativa; manifattura additiva e stampa 3D; IoT (Internet of Things); realtà aumentata; soluzioni di manifattura avanzata (advanced manufacturing solutions); piattaforme digitali per condivisione di competenze; sistemi di tracciabilità digitale della filiera produttiva;
c) il supporto all’ottenimento di certificazioni in materia ambientale, quali:
i. certificazioni di prodotto: Oeko-Tex® Standard 100, GOTS (Global Organic Textile Standard), BCI (Better CottonTM Initiative), GRS (Global Recycled Standard), Ethic-et, PEF (Product Environmental Footprint), RAF (Responsible Animal Fiber), ISO 14024, Eu- Ecolabel, Oeko-Tex® – Made in Green, RCS (Recycled Claim Standard), OCS (Organic Content Standard), Cradle to Cradle Certified®, ReMade in Italy, Carbon footprint di prodotto – ISO/TS 14067, Water footprint di prodotto – ISO 14046, RMS (Responsible Mohair Standard), RAS (Responsible Alpaca Standard), ERTS (Ecological Recycled Textile Standard), FSC (Forest Stewardship Council); Global Traceable Down Standard (TDS), Responsible Down Standard (RDS), Responsible Wool Standard (RWS);
ii. certificazioni di processo: ISO 14001, Bluesign®, ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production), Oeko-Tex® STeP (Sustainable Textile Production), Leather Working Group (LWG);
d) servizi di analisi di Life Cycle Assessment (LCA), come definiti dalle norme UNI EN ISO 14040:2021 e UNI EN ISO 14044:2021.

Tipologia prestazioni specialistiche

Le prestazioni specialistiche  possono essere fornite esclusivamente da società o soggetti autonomi indipendenti rispetto all’impresa richiedente, in possesso di adeguata qualificazione in riferimento agli ambiti di sviluppo di cui al presente decreto e, ove richiesto, del necessario accreditamento. Ai fini di cui al presente decreto, per adeguata qualificazione si intende una significativa e comprovata esperienza dimostrabile attraverso l’elenco delle prestazioni offerte negli ultimi 3 anni nell’ambito oggetto della prestazione, con la definizione degli importi, dell’oggetto e degli ambiti di applicazione. Le prestazioni devono essere oggetto di un contratto tra l’impresa beneficiaria e il soggetto erogante la prestazione, devono avere una durata non inferiore a 3 mesi e devono in ogni caso concludersi.

Sono ritenute ammissibili esclusivamente le spese relative alle prestazioni oggetto di contratti sottoscritti successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo.

Agevolazione

1. L’agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto, nella misura massima del 50% (cinquanta percento) delle spese ammissibili di cui all’articolo 5, comma 2, e nel limite massimo di euro 60.000,00 (sessantamila/00).
2. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse alle imprese beneficiarie ai sensi del regolamento de minimis e possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

Con successivo provvedimento del Mimit saranno fissati i termini per la presentazione delle domande di agevolazione e fornite eventuali ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell’intervento.

Per informazioni 0575 520494 – info@finsystemsrl.it

 

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